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ECM News

Nuovo Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017

  • Modifica Criteri di attribuzione dei crediti ECM (1 Gennaio 2017)

  • Modalità di somministrazione del questionario di verifica

  • Medici competenti

  • Obbligo di ECM per i Massofisioterapisti

  • Crediti acquisibili docente/tutor/relatore

  • Determina della CNFC 23 Luglio 2014 - 10 Ottobre 2014 in materia di Crediti Formativi ECM

  • Transparency e Farmindustria




01/01/2017 - Delibera per la modifica dei criteri di attribuzione dei crediti ECM (Download)

Nella Tabella allegata sono indicati i criteri per l’assegnazione dei crediti al programma ECM e quindi al professionista sanitario che avrà seguito un evento o un programma formativo accreditato ed avrà soddisfatto i momenti di valutazione. Al fine di garantire un quadro completo ed armonico che permetta di comprendere le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate le seguenti 11 tipologie: 1. FORMAZIONE RESIDENZIALE CLASSICA (RES) 2. CONVEGNI, CONGRESSI, SIMPOSI E CONFERENZE (RES) 3. VIDEOCONFERENZA (RES) 4. TRAINING INDIVIDUALIZZATO (FSC) 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) 6. ATTIVITA’ DI RICERCA (FSC) 7. FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI (FAD) 8. E-LEARNING (FAD) 9. FAD SINCRONA (FAD) 10. FORMAZIONE BLENDED 11. DOCENZA, TUTORING E ALTRO Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti. Va sottolineato, tuttavia, che in alcune circostanze, e soprattutto nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, fasi di training, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o di FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine blended (sistema “misto”). In questi casi occorre scomporre il progetto nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna tipologia formativa. (Download)



27/03/2015 - Modalità di somministrazione del questionario di verifica

Premesso che il questionario di verifica dell’apprendimento deve essere consegnato di regola alla fine dell’evento, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 21/01/2015, ha stabilito che, sotto la responsabilità del provider e del suo comitato scientifico, è possibile adottare le seguenti modalità di somministrazione del questionario di verifica dell’apprendimento, alternative a quella ordinaria:

  • qualora la didattica si sviluppi in più moduli (ad esempio una parte di formazione residenziale, ed una parte di formazione sul campo), è possibile consegnare, far compilare e ritirare i questionari distinti al termine di ciascun modulo. In tal caso, per la verifica dell’apprendimento dovranno essere valutati comparativamente tutti i questionari somministrati ne corso dell’evento;

  • è possibile la consegna, la compilazione ed il ritiro di un primo questionario all’inizio dell’evento.Tale somministrazione può essere adottata per consentire al discente di avere una quadro relativo alle proprie competenze antecedenti l’evento, al fine di compararle con quelle acquisite alla fine dello stesso.Ad evento concluso verrà nuovamente somministrato il questionario di verifica di apprendimento che, una volta compilato, verrà ritirato e confrontato con il test somministrato all’inizio dell’evento per procedere alla verifica dell’effettivo apprendimento.Si specifica che il questionario finale deve essere distinto dal questionario iniziale modificando, tramite randomizzazione, la collocazione sia delle domande sia delle risposte alle stesse, che, dunque, non dovranno essere nel medesimo ordine del primo questionario.Resta inteso che, il questionario di verifica dell’apprendimento utile ai fini del riconoscimento dei crediti è il questionario finale.

Nel caso si scelga la doppia somministrazione del questionario il provider dovrà documentare l’avvenuto rispetto delle modalità sopra descritte. Per quanto riguarda la possibilità di somministrare il questionario di verifica in modalità on-line anche per eventi residenziali, la Commissione ritiene che sia sempre possibile con la limitazione che lo stesso debba svolgersi entro tre giorni dalla conclusione dell’evento e che ai partecipanti venga consentito un solo tentativo.



22/04/2015 - Medici competenti | Pervengono alla Segreteria ECM diverse note di Medici Competenti che rappresentano criticità connesse all’art. 38, comma 3, del Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008. A tal proposito, al fine di risolvere le stesse con gli Organi competenti, evitando appesantimenti procedurali, preliminarmente si rappresenta che la citata norma non pone alcun obbligo a carico del sistema ECM, stabilendo invece degli oneri che fanno capo ai medici competenti e, in sede di verifica, al Ministero della Salute. Tanto premesso, si ricorda che in base all’art. 2, comma 2, del Decreto Ministeriale del 4 marzo 2009, tutti i medici competenti sono obbligati a comunicare il possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione. Secondo quanto stabilito dal Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=2004), gli interessati che hanno regolarmente partecipato al programma di aggiornamento continuo in medicina possono segnalare eventuali cancellazioni per omessa trasmissione o disguidi nella ricezione delle relative certificazioni o autocertificazioni ECM all’indirizzo PEC medicicompetenti@postacert.sanita.it. E’ possibile, inoltre, verificare quanto registrato nella Banca dati Nazionale dei crediti ECM del Co.Ge.A.P.S., ed eventualmente, ricorrendone i presupposti, regolarizzare la propria posizione ECM in conformità a quanto dichiarato nell’autocertificazione. Il Co.Ge.A.P.S ha attivato uno specifico servizio di supporto per i medici competenti, all’indirizzo email medicicompetenti@cogeaps.itche risponde ad eventuali quesiti. Resta inteso che la correttezza dei dati in possesso del Co.Ge.A.P.S dipende dall’esatto e tempestivo adempimento da parte dei provider delle attività di trasmissione dei dati, nonché dall’esistenza di esoneri, esenzioni e formazione individuale che siano stati correttamente e compiutamente comunicati dal professionista. Fonte http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=87


27/03/2015 - Obbligo di ECM per i Massofisioterapisti

Perviene alla segreteria ECM un elevato numero di richieste di chiarimento sulla possibilità di acquisizione crediti da parte dei Massofisioterapisti. A tal proposito, in applicazione della vigente normativa nonché in coerenza con quanto sancito dalla giurisprudenza in materia, si specifica che: il massofisioterapista in possesso di uno dei titoli di cui al D.M. luglio 2000 è EQUIPOLLENTE al fisioterapista ed è pertanto soggetto all’obbligo di ECM; il massofisioterapista in possesso di un titolo diverso da quelli di cui al D.M. luglio 2000 è soggetto all’obbligo ECM solo se possiede il provvedimento di EQUIVALENZA rilasciato dal Ministero della Salute. Fonte : http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=83

04/11/2014 - Determina della CNFC 23 Luglio 2014 - 10 Ottobre 2014 in materia di Crediti Formativi ECM

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 23 luglio 2014 e nella seduta del 10 Ottobre 2014, ha adottato la presente determinazione in materia di 'Crediti Formativi Ecm'. Fonte: http://ape.agenas.it/comunicati/comunicati.aspx?ID=74

Definizione del numero di crediti acquisibili dal singolo docente/tutor/relatore

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, in riferimento ai crediti acquisibili dal singolo docente/tutor/relatore, ha stabilito quanto segue:

  • Introduzione di una soglia massima di n. 50 crediti acquisibili per un singolo evento da docenti/tutor/relatori, fermo restando i criteri di attribuzione dei crediti.

  • l fine di evitare che per uno stesso evento i crediti vengano calcolati due volte nel caso in cui un soggetto rivesta contemporaneamente più ruoli (docente/tutor/relatore e discente), è vietata l’attribuzione di crediti per più ruoli all’interno dello stesso evento. In tal caso nel rapporto dell’evento il nominativo del professionista sanitario può comparire una sola volta con i crediti o di docente/tutor/relatore o di discente, lasciando al professionista la relativa scelta. I crediti saranno, invece, sommati solo nel caso in cui il professionista sanitario partecipi in qualità sia di docente/relatore che di tutor, in tal caso i crediti dovranno essere rapportati con il ruolo di 'docente'.

  • Nel caso di una sessione svolta in co-docenza, ovvero nel caso in cui in una sessione i docenti siano due o più di due e gli interventi vengono svolti simultaneamente, si applica il criterio generale di attribuzione di due crediti l’ora per ogni singolo co-docente, a prescindere della durata dell’intervento all’interno della sessione. Affinché i crediti possano essere erogati, la durata minima di una sessione svolta in co-docenza, deve essere di almeno mezz’ora (in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito).

  • Il professionista sanitario che nello stesso anno partecipa a più edizioni dello stesso evento in qualità di docente/tutor/relatore e successivamente come discente, può acquisire i crediti per entrambi i ruoli, per una sola volta; il provider, in tal caso, dovrà inserire un nuovo programma in quanto non dovrà più comparire il nome del professionista sanitario nel ruolo di docente/tutor/relatore. Inoltre, la Segreteria della Commissione Nazionale per la Formazione Continua rende noto che:

  • E’ consentito rilasciare crediti ai docenti/relatori di eventi FAD con le stesse modalità di attribuzione della formazione residenziale. Si specifica inoltre, che è assimilabile alla docenza, la durata (in ore) della preparazione del materiale durevole per eventi FAD e la durata (in ore) delle registrazioni per l’erogazione di un videocorso FAD (ovvero 1 credito per ½ ora di docenza o relazione – 2 crediti ogni ora effettiva di docenza o relazione). Si specifica inoltre, che il numero di crediti attribuibile al tutor (in tempo reale o in differita breve) di un evento FAD, è assimilabile al numero di crediti del Tutor per tirocini di valutazione e/o obbligatori (4 crediti/mese).

Trasparency e Farmindustria

Farmindustria si allinea agli standard europei del codice EFPIA sulla trasparenza.

Ai sensi dell’art. 3 dell’EFPIA HCP/HCO Disclosure Code del 15.8.2013, saranno pubblicati dalle Aziende farmaceutiche nei propri siti web, i corrispettivi erogati a favore delle Organizzazioni Sanitarie e degli Operatori Sanitari, di cui si avvalgono direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo. Ogni azienda farmaceutica deve documentare e rendere pubblici ogni anno, i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente con gli Operatori sanitari e con le Organizzazioni Sanitarie. La pubblicazione dei dati dovrà avvenire su base individuale e, l’eventuale pubblicazione in forma aggregata, dovrà rappresentare una circostanza del tutto eccezionale. I dati dovranno essere pubblicati sul website aziendale. Le aziende sono tenute a conservare, in alternativa anche in formato elettronico, per un periodo di almeno 3 anni, apposita documentazione da cui risulti che è stato richiesto il consenso dell’Operatore alla pubblicazione dei dati.

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